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Sez. L, Sentenza n. 5770 del 11/06/1999 (Rv. 527305 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Infortunio occorso al dipendente in trasferta - Indennizzabilità - Condizioni - Rischio maggiore rispetto a quello associato ai normali percorsi tra la residenza ed il normale luogo di lavoro - Irrilevanza - Rischio aggravato rispetto a quello comune connesso alla circolazione stradale - Necessità.
Stato
decisa il 1999-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527305-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

Poiché per l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere non è sufficiente solo il fatto che l'esposizione al rischio della strada sia imposta dall'attività di lavoro, l'infortunio occorso in dipendenza della circolazione stradale al lavoratore in trasferta si può considerare avvenuto in occasione di lavoro solo se il rischio comune connesso alla circolazione risulti nel caso concreto aggravato rispetto al rischio medio gravante sugli utenti della strada, mentre non è necessario, né sufficiente che esso risulti più intenso rispetto a quello associato ai normali percorsi tra il luogo di residenza del lavoratore e l'abituale sede di lavoro (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva affermato l'indennizzabilità dell'infortunio perché il rischio derivante dalla circolazione stradale nella grande città presso cui il lavoratore era in trasferta era maggiore di quello associato ai normali spostamenti presso il piccolo centro in cui il dipendente espletava ordinariamente l'attività lavorativa).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)