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Sez. L, Sentenza n. 2050 del 20/03/1985 (Rv. 439951 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN "ITINERE" - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI - COLLEGAMENTO MARGINALE E INDIRETTO CON L'ATTIVITÀ LAVORATIVA O RAPPORTO DI COINCIDENZA CRONOLOGICA O TOPOGRAFICA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439951-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN "ITINERE" - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI - COLLEGAMENTO MARGINALE E INDIRETTO CON L'ATTIVITÀ LAVORATIVA O RAPPORTO DI COINCIDENZA CRONOLOGICA O TOPOGRAFICA - INSUFFICIENZA.*

L'indennizzabilità dell'infortunio in itinere si ha solo quando vi è la dimostrazione della connessione dell'evento con il cosiddetto rischio specifico e rischio generico aggravato, dal quale il lavoratore deve essere protetto e che può configurarsi solo quando l'infortunato, per accedere al luogo di lavoro, abbia dovuto percorrere a piedi una determinata strada che presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione. Conseguentemente non è sufficiente un collegamento meramente marginale e indiretto con l'attività lavorativa dell'assicurato né un semplice rapporto di coincidenza cronologica o topografica, ma occorre che le prestazioni lavorative e il sinistro siano legati da un nesso di derivazione eziologica nel senso che l'evento dipenda dal rischio inerente a un atto intrinseco a quelle prestazioni, o, comunque, strettamente connesso al compimento delle medesime e al perseguimento delle relative finalità. (V 3599/80, mass n 407442).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)