Sez. L, Sentenza n. 12903 del 19/12/1997 (Rv. 511081 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Lavoratore con dimora personale nel luogo della prestazione lavorativa - Infortunio occorsogli in giornata non lavorativa durante il viaggio per visitare la famiglia dimorante altrove - Lavoro prevedente periodici spostamenti del luogo di prestazione lavorativa - Infortunio in itinere - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
In tema di infortunio in itinere, per i lavoratori che lavorano in luogo diverso dall'abitazione familiare il viaggio quotidiano rientra nella normalità quando la distanza lo consente, e, in caso di distanza maggiore, è ragionevole che il lavoratore trasferisca l'abitazione familiare a congrua distanza dal luogo di lavoro; tuttavia quando, come nella specie, il luogo di lavoro si sposta periodicamente da cantiere a cantiere in posti diversi e molto distanti tra loro, è ragionevole che il lavoratore trasferisca in prossimità del cantiere solo la propria personale dimora, conservando però l'esigenza di tornare presso la famiglia con la periodicità che la distanza consente; tale esigenza, presentando i medesimi caratteri di "normalità" e "personalità", non si differenzia da quella del lavoratore che rientri a casa quotidianamente, onde, in caso di infortunio, il rischio affrontato da chi, dimorando nei pressi del luogo di lavoro, si sia recato, in occasione di cinque giorni di festività, a trovare la famiglia dimorante in luogo molto distante, non può dirsi elettivo, e deve pertanto ritenersi indennizzabile.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)