Sez. 5 - , Sentenza n. 6925 del 17/03/2017 (Rv. 643597 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Riscossione di un credito IVA - Mutua assistenza fra gli Stati membri dell’Unione europea – Criteri di riparto della giurisdizione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
In tema di giurisdizione, relativamente all'assistenza tra Stati dell'Unione europea per la riscossione dei crediti, la controversia appartiene alla giurisdizione dello Stato richiedente ove le contestazioni riguardino il credito od il titolo esecutivo, mentre ricade nella giurisdizione dello Stato destinatario quando le censure investano gli atti esecutivi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice tributario italiano, investendo la contestazione l'esecutività del titolo ed in particolare la sua idoneità, in considerazione dell'avvenuto esperimento, o meno, delle azioni esecutive interne, a dar corso alla richiesta di assistenza avanzata, per il recupero di un credito tributario, dall'Amministrazione finanziaria italiana alla competente autorità dello Stato estero).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 09/09/1938 num. 1676, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 346 bis, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 346 ter, DPR 09/01/1978 num. 35 art. 1, Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 11, Direttive del Consiglio CEE 26/05/2008 num. 55 art. 12, Direttive Commissione CEE 24/11/1976 num. 308 art. 5, Direttive Commissione CEE 24/11/1976 num. 308 art. 6, Direttive Commissione CEE 24/11/1976 num. 308 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)