Sez. U, Sentenza n. 760 del 17/01/2006 (Rv. 585787 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Riscossione in Italia di crediti per imposte dovute in Germania - Delega all'autorità italiana - Convenzione tra Italia e Germania per l'assistenza giudiziaria in materia tributaria - Criteri di riparto della giurisdizione - Controversie relative all'esistenza del credito - Giurisdizione dell'autorità tedesca - Sussistenza - Controversie relative alla riscossione - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Natura tributaria della controversia - Art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Sussistenza - Impugnazione degli atti successivi alla notifica della cartella esattoriale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Altre controversie - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
In tema di rapporti tra la giurisdizione italiana e quella tedesca in materia tributaria, la Convenzione tra Italia e Germania sull'assistenza giudiziaria in materia tributaria, approvata con r.d.l. 9 settembre 1938, n. 1676, - dettando un criterio successivamente recepito dall'art. 6 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della direttiva comunitaria 2001/44/CE, relativa tra l'altro al recupero di crediti connessi ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise - riserva alle autorità tedesche il compito di accertare la sussistenza dei crediti per imposte dovute in Germania, e quindi anche quello di pronunciarsi in ordine all'eventuale prescrizione del debito stesso; qualora peraltro, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, l'autorità tedesca si avvalga della facoltà di rivolgersi a quella italiana per la riscossione dell'imposta, l'autorità italiana deve procedere in conformità alla legge italiana, e quindi mediante la notificazione della cartella esattoriale, la cui impugnazione, trattandosi di un atto emesso da un'autorità italiana e regolato dalla legge italiana, deve aver luogo dinanzi al giudice italiano; poiché in tal caso, pur essendo sorta all'estero, l'obbligazione è riconosciuta e recepita dalla nostra legge come obbligo tributario, e come tale è gestita dall'autorità italiana, la relativa controversia è devoluta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, soltanto ove abbia ad oggetto gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento, restando altrimenti attribuita alla giurisdizione tributaria.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 09/09/1938 num. 1676 art. 7, Regio Decr. Legge 09/09/1938 num. 1676 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 15/06/2001 num. 44, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 5, Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 6, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)