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Sez. 3, Sentenza n. 19283 del 12/09/2014 (Rv. 632996 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Recupero di crediti per tributi sorti negli stati membri dell'Unione europea - Condizioni normative - Accertamento da parte dell'autorità italiana - Esclusione - Attestazione da parte della autorità straniera - Sufficienza - Contestazione in ordine alla sussistenza del credito - Competenza degli organi dello Stato straniero.
Stato
decisa il 2014-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632996-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In materia di crediti per tributi sorti negli Stati membri della Comunità europea, le condizioni previste dall'art. 346 bis, secondo comma, lett. b), del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ("ratione temporis" applicabile) non vanno accertate dall'Amministrazione italiana prima di procedere ad esecuzione forzata, ma devono essere solo attestate nella richiesta di assistenza reciproca avanzata dalla Amministrazione finanziaria dello Stato che ha emesso il titolo esecutivo, sicché, ove la richiesta contenga l'indicazione della data di esigibilità del credito, la dichiarazione di non contestazione del credito e del titolo esecutivo nello Stato emittente, nonché quella del mancato integrale recupero del credito in quello Stato malgrado l'azione esecutiva in esso intrapresa, l'Amministrazione italiana può dare corso all'azione di recupero, fermo restando che le contestazioni concernenti il merito dei suddetti elementi vanno indirizzate all'organo competente dello Stato creditore, poiché riguardano il titolo esecutivo estero e non la procedura di riscossione del credito in Italia.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 62 com. 6 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 346 bis, Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)