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Sez. 1, Sentenza n. 36217 del 23/09/2010 Ud. (dep. 11/10/2010) Rv. 248280 - 01

SENTENZA - CORREZIONE | Condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile - Omissione - Limitata ai danni patrimoniali - Procedura di correzione degli errori materiali - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248280-01

SENTENZA - CORREZIONE

Qualora il giudice, nel dispositivo di sentenza, condanni l'imputato al risarcimento dei soli danni morali in favore della parte civile, omettendo la condanna per quelli patrimoniali, successivamente motivata con la circostanza che il danno non sia stato idoneamente provato, e prospettando la possibilità, per la persona offesa, di adire il giudice civile per la relativa quantificazione, si può porre rimedio all'omissione mediante il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale. (Nella specie, in cui il giudice di rinvio aveva provveduto a integrare il dispositivo di una sentenza del giudice di pace con l'inserimento, in esso, della statuizione di condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali, si è ritenuta non modificata l'essenza della decisione di primo grado, data l'obbligatorietà della condanna stessa secondo il disposto dell'art. 538 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)