Sez. L, Sentenza n. 1251 del 10/04/1976 (Rv. 379940 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - CONDIZIONE - INDICAZIONE NELL'ATTO DI APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - CONDIZIONE - INDICAZIONE NELL'ATTO DI APPELLO.*
Anche se l'art 345 cod proc civ non pone limiti alla proponibilita di nuove eccezioni in senso proprio nel giudizio di appello, tuttavia, poiche con le eccezioni l'appellante amplia il giudizio di primo grado prospettando questioni che non potrebbero essere rilevate d'ufficio, le stesse vengono a concretare dei motivi d'impugnazione i quali, per l'art 342 cod proc civ, debbono essere specificamente indicati nell'atto di appello. (Conf 2657/74, mass n 371116).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)