Sez. 6, Sentenza n. 10968 del 21/05/1986 Ud. (dep. 15/10/1986) Rv. 173984 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO.*
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO.*
La dizione dell'art. 71 della legge n. 685 del 1975 - che prevede la condotta di chi illecitamente importa e passa in transito sostanze stupefacenti - non รจ da considerare nel senso tecnico proprio della legislazione doganale, ma indica qualsiasi condotta che ponga, comunque, in contatto il territorio nazionale con dette sostanze. Ne consegue che, ai fini della consumazione del reato d'introduzione illecita di stupefacenti nel territorio dello stato, deve reputarsi tale anche la zona compresa tra la linea di confine, inteso come limite geografico-politico, e la cosiddetta linea doganale. (Conf mass n 166097).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)