Sez. 1, Sentenza n. 8540 del 02/04/1984 Ud. (dep. 17/10/1984) Rv. 166097 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE - PASSAGGIO IN TRANSITO - REATO ACCERTATO TRA LA LINEA DI CONFINE E LA LINEA DOGANALE - È REATO CONSUMATO - INTRODUZIONE ATTRAVERSO MEZZO AEREO - MOMENTO CONSUMATIVO.*
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE - PASSAGGIO IN TRANSITO - REATO ACCERTATO TRA LA LINEA DI CONFINE E LA LINEA DOGANALE - È REATO CONSUMATO - INTRODUZIONE ATTRAVERSO MEZZO AEREO - MOMENTO CONSUMATIVO.*
L'art. 71 legge n. 685/75 fra le varie condotte criminose attinenti a sostanze stupefacenti, prevede quelle di chi illecitamente importa, esporta e passa in transito tali sostanze e tali termini non sono da considerare in senso tecnico, ma indicano qualsiasi condotta che comunque ponga in contatto il territorio nazionale con le sostanze stupefacenti. Pertanto ai fini della consumazione del reato di introduzione illecita di sostanze stupefacenti nel territorio dello stato, devesi intendere per tale anche la zona compresa tra la linea di confine, inteso come limite geografico e politico, e la cosiddetta linea doganale. Cosicché, quando l'introduzione avviene attraverso mezzo aereo, il reato si consuma quando la merce venga consegnata al vettore e introdotta nello spazio aereo italiano ovvero consegnata alle autorità doganali italiane, a seconda della nazionalità del vettore.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)