diritto.io

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1958, n. 240, sul Magistrato per il Po

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1, n. 2), della legge 12 luglio 1956, n. 735, come risulta modificato dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 240, e' sostituito dal seguente:
"2) assume tutti i compiti spettanti al cessato circolo di ispezione per il Po, nonche' quelli spettanti al Magistrato alle acque di Venezia, al Provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige ed agli altri Provveditorati alle opere pubbliche aventi competenza nelle Regioni lungo il corso del Po e dei suoi affluenti per le opere idrauliche, classificate e non classificate, per le opere di bonifica idraulica ed irrigui, per le opere di sistemazione dei bacini montani, per quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po, compreso il suo della, nonche' per ogni altra opera che comunque possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti".

Art. 2

1. Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico-amministrativo del magistrato per il Po, in sostituzione dei funzionari preveduti dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 12 luglio 1956, n. 735, modificato con l'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 240, un rappresentante, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della direzione generale delle acque e degli impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle di lezioni generali della bonifica e della colonizzazione e dell'economia montana e delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Sono altresi' chiamati a far parte del predetto Comitato, il provveditore alle opere pubbliche di Trento, un rappresentante dell'ispettorato generale per la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione presso il Ministero dei trasporti, competente per la navigazione interna, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e due esperti scelti tra i docenti universitari di materie idrauliche attinenti all'attivita' dell'Istituto.

3. Il presidente del Magistrato per il Po ha facolta' di fare intervenire di volta in volta alle adunanze, quali esperti con voto consultivo, per la trattazione di speciali problemi, tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

4. Gli ispettori compartimentali agrari intervengono in qualita' di esperti a le adunanze del Comitato tecnico amministrativo del Magistrato per il Po ed hanno voto deliberante nelle pronunce relative alle opere pubbliche di bonifica idraulica ed irrigua ricadenti nei compartimenti agrari di rispettiva competenza.

5. Alle riunioni del Comitato tecnico-amministrativo sono invitati a partecipare: a) un rappresentante, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della direzione generale delle fonti di energia e della industria di base presso il Ministero dell'industria e del commercio, quando si trattino argomenti che interessano la materia di competenza di detta direzione generale; b) il competente soprintendente alle belle arti, quando si trattino argomenti che interessano la tutela artistica e del paesaggio: c) i rappresentanti dei consorzi di navigazione interna, allorche' vengano trattati problemi che riguardano la specifica competenza.

Art. 3

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735, quale e' stato modificato con l'articolo 5 della legge 18 marzo 1958, n. 240, e' sostituito dal seguente:
"Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi preveduti dal comma precedente, i progetti per lavori, forniture o prestazioni fino all'importo di lire 50 milioni e provvede, ove occorra, all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Quando l'importo dei lavori superi i 100 milioni ed all'esecuzione si intenda, provvedere in economia, mediante appalto a trattativa privata ovvero con il sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale".

Art. 4

1. L'articolo 6 della legge 12 luglio 1956, n. 735, modificato con l'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 240, e' sostituito dal seguente "Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po e' competente a pronunciarsi per le materie attribuite al Magistrato stesso, negli stessi casi, con gli stessi limiti e con la stessa efficacia preveduti dallo articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.
Tuttavia nei casi di cui al n. 1) del citato articolo 17, il limite superiore della competenza per valore e' elevato a lire 500 milioni".

Art. 5

1. Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:

  1. a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42, 45, 46, 49, 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;

  2. b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9, dall'articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e dagli articoli 41, 43, 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

Art. 6

1. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della presente legge si applicano anche alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani affidate al Magistrato per il Po ai sensi del precedente articolo 1.

Art. 7

1. Ad uno degli ispettori generali del Genio civile assegnati al Magistrato per il Po e' affidato il compito di vigilare sulle zone direttamente interessate dalle arginature maestre del Po, a partire, da monte, dal ponte ferroviario-stradale di Ostiglia-Revere al delta compreso. Il predetto ispettore generale ha sede in Rovigo.

Art. 8

1. La Sezione autonoma del Genio civile istituita in Parma con decreto reale 17 settembre 1925, con l'incarico di provvedere alla gestione del servizio e dei lavori sperimentali di sistemazione del Po a via navigabile e soppressa ed e', in sua sostituzione, istituito l'Ufficio speciale del Genio civile per il Po con sede in Parma.

2. L'Ufficio speciale per il Po provvede alla esecuzione di tutte le opere idrauliche e di navigazione da eseguire esclusivamente entro l'alveo del Po comprese quello necessarie al dragaggio ed alla segnalazione della rotta di navigazione lungo tutto il corso del fiume.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - SULLO - TAVIANI - LA MALFA - TREMELLONI RUMOR - GUI COLOMBO - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO