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Sez. 2, Sentenza n. 1573 del 30/03/1976 Ud. (dep. 29/01/1977) Rv. 135168 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO - VIOLENZA PRIVATA - SUO CARATTERE GENERICO E SUSSIDIARIO RISPETTO AL DELITTO DI SEQUESTRO DI PERSONA.*
Stato
decisa il 1976-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135168-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO - VIOLENZA PRIVATA - SUO CARATTERE GENERICO E SUSSIDIARIO RISPETTO AL DELITTO DI SEQUESTRO DI PERSONA.*

Il reato di violenza privata ha carattere generico e sussidiario e non puo mai consistere nella privazione della liberta di locomozione, di talche, una volta accertata la privazione della liberta personale, intesa come liberta di muoversi nello spazio e, cioe, la privazione della liberta di locomozione, sussiste l'elemento oggettivo del sequestro di persona, mentre sono irrilevanti non solo il grado di privazione della liberta stessa e dei mezzi usati per imporla, ma, altresì, la durata di essa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)