Sez. 5, Sentenza n. 5642 del 27/02/1986 Ud. (dep. 16/06/1986) Rv. 173144 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO - SEQUESTRO POSTO IN ESSERE DI GIORNO ED IN LUOGO CONNOTATO DA MOVIMENTO DI PERSONE - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO - SEQUESTRO POSTO IN ESSERE DI GIORNO ED IN LUOGO CONNOTATO DA MOVIMENTO DI PERSONE - IRRILEVANZA.*
L'elemento oggettivo del reato di sequestro di persona, che consiste nella privazione della libertà personale intesa come libertà di muoversi nello spazio, non è escluso dal fatto che il sequestro sia stato posto in opera di giorno, ed in luogo ove vi era movimento di persone. Infatti, perché l'elemento oggettivo si realizzi, è sufficiente l'esistenza di un qualsiasi ostacolo o impedimento che il soggetto passivo non sia in grado di vincere per riacquistare la sua piena libertà, a prescindere dalla maggiore o minore durata della privazione. (V mass n 171310; (V mass n 150427; (V mass n 141623; (V mass n 135168).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)