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Sez. 1, Sentenza n. 12675 del 18/12/1998 (Rv. 521765 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Divieto - Limiti - Usi normativi autorizzanti la deroga alle condizioni previste dall'art. 1283 cod.civ. - Relazioni tra gli istituti di credito ed i clienti - Configurabilità - Applicazione analogica del sistema della capitalizzazione trimestrale, attuato dalle banche nei riguardi della propria clientela, al calcolo degli oneri finanziari per il ritardato pagamento di sovvenzione del Ministero della Marina Mercantile a società di navigazione ex art. 7 legge n. 684 del 1874 - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521765-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

Nell'ambito delle operazioni tra Istituti di credito e clienti, l'anatocismo è generalmente applicato secondo un uso normativo che autorizza la deroga al generale principio di cui all'art. 1283 cod. civ. che, in mancanza di usi contrari, consente che gli interessi scaduti producano interessi solamente dal giorno della domanda o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi. Peraltro, tale uso normativo, che consente la percezione degli interessi secondo il sistema della capitalizzazione trimestrale, per il suo carattere derogatorio, trova applicazione limitata alla categoria di soggetti tra i quali si è formato. Ne consegue la esclusione della sua operatività con riferimento agli oneri finanziari per il ritardato pagamento della sovvenzione alla cui concessione il Ministero della Marina Mercantile si sia obbligato nei confronti di società di navigazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 684 del 1974. (Nella specie, nella convenzione attuativa intervenuta tra la ricorrente e la pubblica amministrazione, erano state precisate le modalità del calcolo degli oneri finanziari per il ritardato pagamento, da computare sulla base del tasso di mercato a breve nella misura non superiore ai tassi "prime rate " stabiliti dal cartello interbancario. Peraltro, la Corte territoriale, la cui decisione è stata confermata dalla S. C., aveva ritenuto il rinvio convenzionale limitato alla misura del tasso di interesse e non anche alle modalità di calcolo attuate dalle banche nei riguardi della propria clientela, consistente nella capitalizzazione trimestrale.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)