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Sez. 3, Sentenza n. 7571 del 20/06/1992 (Rv. 477840 - 01)

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Anatocismo | Uso normativo autorizzante la deroga alle condizioni previste dall'art. 1283 cod. civ. - Applicabilità alle relazioni tra gli istituti di credito e clienti.
Stato
decisa il 1992-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477840-01

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Anatocismo

Con riguardo alle relazioni tra gli istituti di credito ed i clienti, l'anatocismo è generalmente applicato secondo un uso normativo che autorizza la deroga del generale principio dell'art. 1283 cod. civ. che, in mancanza di usi contrari, consente agli interessi scaduti di produrre interessi solamente dal giorno della domanda o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)