Sez. 3 - , Ordinanza n. 13600 del 21/05/2019 (Rv. 653920 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Azione di rivalsa ex art. 144, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005 - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
In tema di azione di rivalsa ai sensi dell'art. 144, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005, il termine di prescrizione è quello annuale ex art. 2952, comma 2, c.c., con decorrenza dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato e, nel caso di pluralità di versamenti parziali in tempi diversi, dalla data di ciascuno di essi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144 com. 2, Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)