Sez. 3, Sentenza n. 6769 del 17/05/2001 (Rv. 546739 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato ex art. 18 legge n. 990 del 1968 per il danno risarcito al terzo - Pluralità di pagamenti parziali - Decorrenza del termine annuale di prescrizione - Dalla data di ogni singolo pagamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
La prescrizione annuale del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato per il danno risarcito al terzo, ove, per contratto, non operi la garanzia assicurativa, inizia a decorrere, in caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, per ciascun pagamento dalla data in cui lo stesso è stato effettuato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)