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Sez. 3, Sentenza n. 6769 del 17/05/2001 (Rv. 546739 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato ex art. 18 legge n. 990 del 1968 per il danno risarcito al terzo - Pluralità di pagamenti parziali - Decorrenza del termine annuale di prescrizione - Dalla data di ogni singolo pagamento.
Stato
decisa il 2001-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546739-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE

La prescrizione annuale del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato per il danno risarcito al terzo, ove, per contratto, non operi la garanzia assicurativa, inizia a decorrere, in caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, per ciascun pagamento dalla data in cui lo stesso è stato effettuato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)