Sez. 3, Sentenza n. 10351 del 07/08/2000 (Rv. 539260 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE | Azione di rivalsa ex art. 18, secondo comma legge n. 990 del 1969 - Prescrizione annuale - Decorrenza - Dalla data del pagamento dell'indennizzo al danneggiato.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
In ipotesi di azione di rivalsa a norma dell'art. 18, comma secondo della legge n. 990 del 1969, il termine di prescrizione รจ quello annuale di cui al secondo comma dell'art. 2952 e decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)