Sez. 3, Sentenza n. 15630 del 07/11/2002 (Rv. 558306 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI | Istanza di vendita - Inosservanza del termine previsto dall'art. 501 cod. proc. civ. - Conseguenze - Sanatoria ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI
La nullità dell'istanza di fissazione della vendita del bene pignorato per inosservanza del termine dilatorio di dieci giorni previsto dall'art. 501 cod. proc. civ., non rientra nell'ambito delle nullità - inesistenza non suscettibili di sanatoria ai sensi degli artt. 157, commi primo e secondo e 617 cod. proc. civ., rilevabili d'ufficio, come tali, dal giudice dell'esecuzione, essendo il termine anzidetto preordinato unicamente a tutelare l'interesse del debitore esecutato, consentendogli di evitare, con il pagamento, la prosecuzione del procedimento esecutivo e la possibilità di chiedere la conversione o la riduzione del pignoramento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 501, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)