Sez. 3, Sentenza n. 6637 del 18/07/1997 (Rv. 506149 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - IN GENERE | Opposizione del debitore all'ordinanza di vendita - Tempestività - Verifica - Data dell'ordinanza disponente la vendita - Considerazione - Necessità - Data del decreto di comparizione delle parti emesso a seguito dell'istanza di vendita - Irrilevanza.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - IN GENERE
Nell'espropriazione mobiliare presso il debitore la tempestività dell'opposizione da questi proposta, a norma dell'art.617 secondo comma cod. proc. civ., all'ordinanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati va verificata con riferimento esclusivo alla data di detta ordinanza, risultando, per contro irrilevante al riguardo il decreto con cui il Pretore, a seguito dell'istanza di vendita, fissa l'udienza per la comparizione delle parti, a norma dell'art. 530, primo comma stesso codice, trattandosi di atto prodromico insuscettibile di opposizione, e non assumendo rilievo la previsione del secondo comma del cit. articolo circa la proposizione in detta udienza delle opposizioni agli atti esecutivi, che concerne solo gli atti già compiuti e non può quindi riguardare l'ordinanza di vendita, non ancora emessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 497, Cod. Proc. Civ. art. 501, Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)