Sez. 3, Sentenza n. 7 del 09/01/1990 (Rv. 464720 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - SINISTRI STRADALI VERIFICATISI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE SULLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - PREGIUDIZIO DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO DOVUTO AL TERZO DANNEGGIATO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DI DETTO PREGIUDIZIO - LIMITAZIONE COSTITUITA DAL MASSIMALE DI POLIZZA - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - SINISTRI STRADALI VERIFICATISI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE SULLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - PREGIUDIZIO DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO DOVUTO AL TERZO DANNEGGIATO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DI DETTO PREGIUDIZIO - LIMITAZIONE COSTITUITA DAL MASSIMALE DI POLIZZA - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Con riguardo a sinistri stradali verificatisi anteriormente alla entrata in vigore della legge sull'Assicurazione obbligatoria, ancorché l'Obbligo per l'assicuratore sorge soltanto quando sussista per l'assicurato, nei confronti del danneggiato, l'Obbligo di soddisfare un credito liquido ed esigibile, tuttavia l'assicuratore può rendersi responsabile di un pregiudizio nei confronti dell'assicurato ancor prima che venga liquidato (giudizialmente o negozialmente) il risarcimento dovuto al terzo danneggiato, ove provochi, per fatto a lui imputabile, un ingiustificato ritardo nella liquidazione medesima, cosicché, ripercuotendosi tale ritardo sul momento dell'adempimento della obbligazione dell'assicuratore, questi deve essere considerato tenuto verso l'assicurato sin dal tempo in cui, senza il proprio comportamento colpevole, sarebbe stato verosimilmente determinato il quantum del danno ed il debito sarebbe divenuto liquido ed esigibile. Ne consegue che il risarcimento del pregiudizio (ivi compresi i danni da svalutazione), cui l'assicuratore sarà eventualmente considerato tenuto, resta svincolato dalla limitazione costituita dal massimale di polizza, trovando la relativa obbligazione la sua fonte in una causa debendi (l'aver gestito la lite senza la necessaria diligenza volta a tutelare altresì l'interesse dell'assicurato) autonoma rispetto a quella cui il limite del massimale inerisce. (V 2064/83, mass n 426914; (V 2937/80, mass n 406674).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)