Sez. 1, Sentenza n. 2937 del 05/05/1980 (Rv. 406674 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE - NATURA - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITA - RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - RESPONSABILITA DELL'ASSICURATORE - PRESUPPOSTI - DANNO DERIVANTE DALLA SVALUTAZIONE - RISARCIBILITA A FAVORE DELL'ASSICURATO OBBLIGATO AL PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO DI UNA MAGGIOR SOMMA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE - NATURA - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITA - RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - RESPONSABILITA DELL'ASSICURATORE - PRESUPPOSTI - DANNO DERIVANTE DALLA SVALUTAZIONE - RISARCIBILITA A FAVORE DELL'ASSICURATO OBBLIGATO AL PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO DI UNA MAGGIOR SOMMA.*
Nell'Assicurazione della responsabilita civile l'obbligazione dell'assicuratore ex art 1917 cod civ - non avendo a oggetto direttamente il risarcimento del danno, bensi il pagamento, nei limiti del massimale, di una somma di importo pari all'ammontare del danno che l'assicurato deve corrispondere o ha corrisposto al danneggiato, da luogo a un debito di valuta, e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell'assicurato nei confronti del danneggiato, e cioe quando quest'ultimo manifesta la volonta di essere risarcito. Ne consegue che l'assicurato che a causa del ritardo nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposta all'epoca del sinistro, puo essere indennizzato del danno derivante dalla svalutazione monetaria causata dal ritardo nella liquidazione del danno solo nei limiti del massimale, salvo che tale ritardo non derivi da fatto imputabile all'assicuratore, il quale deve essere considerato inadempiente dal momento in cui, senza il suo comportamento colpevole, il danno sarebbe stato verosimilmente determinato e, quindi, il suo debito sarebbe divenuto liquido ed esigibile. In tal caso, l'assicuratore e tenuto, ai sensi dell'art 1224 cod civ, a corrispondere, anche oltre i limiti del massimale, gli interessi moratori e a indennizzare l'assicurato dei maggiori danni, tra i quali gli effetti pregiudizievoli della svalutazione monetaria, senza necessita che l'assicurato proponga domanda di condanna al risarcimento dei danni da responsabilita aggravata ex art 96 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)