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Sez. 1, Sentenza n. 2064 del 24/03/1983 (Rv. 426914 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO CONDANNATO AL PAGAMENTO DI INTERESSI E SVALUTAZIONE OLTRE I LIMITI DEL MASSIMALE - DISCIPLINA DELL'ART. 1176 COD. CIV. - APPLICAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426914-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO CONDANNATO AL PAGAMENTO DI INTERESSI E SVALUTAZIONE OLTRE I LIMITI DEL MASSIMALE - DISCIPLINA DELL'ART. 1176 COD. CIV. - APPLICAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

La responsabilità dell'assicuratore della responsabilità civile, che abbia assunto la gestione della lite, per il pagamento degli interessi e della svalutazione oltre i limiti del massimale trova fondamento nell'applicazione dell'art. 1176 cod. civ., in quanto la gestione della lite, una volta assunta dall'assicuratore, deve essere esercitata con la diligenza del buon padre di famiglia, con l'esclusione, quindi, di imputazione all'assicurato delle conseguenze della mala gestio, sicché la responsabilità in questione deriva all'assicuratore non dal fatto di avere assunto la gestione della lite e di averne protratto la definizione, ma dal fatto di avere gestito la lite senza quella necessaria diligenza, volta a tutelare, altresì, l'interesse dell'assicurato. (V 5412/82, mass n 423179; (V 2426/81, mass n 413200; (V 6522/80, mass n 410306).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)