Sez. 5, Sentenza n. 1652 del 27/01/2010 (Rv. 611496 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE | Cessione di beni per l'esecuzione di opere edilizie in un centro termale - Aliquota agevolata ex art. 8 del d.l. n. 693 del 1980 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE
In tema di IVA, l'aliquota agevolata, prevista dall'art. 8, primo comma, del d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, non si applica all'acquisto di apparecchiature ed alle commesse per l'esecuzione di lavori edilizi in un centro termale (nella specie, costruzione di una galleria di accettazione e di un parco con annessi servizi igienici), trattandosi di opera estranea alla lettera ed alla "ratio" della predetta norma agevolativa, diretta a favorire la realizzazione degli interessi collettivi e contenente un'elencazione tassativa di opere di urbanizzazione il cui connotato è quello di trascendere le dimensioni di un singolo lotto edificato od edificabile e di assumere una funzione attuale, od anche solo potenziale, di soddisfacimento dei bisogni della pluralità dei residenti in un più o meno vasto territorio oggetto di insediamento urbano.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/10/1980 num. 693 art. 8 com. 1, Legge 22/12/1980 num. 891 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)