Sez. 5, Sentenza n. 2297 del 02/02/2007 (Rv. 595836 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Cooperative edilizie - Cessione di opere di urbanizzazione - Aliquota IVA ridotta al due per cento ex art. 8 del d.l. n. 693 del 1980 - Impianti di captazione dell'acqua alla sorgente - Applicabilità - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali in favore delle cooperative edilizie, la riduzione dell'aliquota IVA al due per cento, prevista dall'art. 8, primo comma, n. 2, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 891, per le cessioni delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, trova applicazione anche agl'impianti di captazione dell'acqua alla sorgente, essendo gli stessi riconducibili al concetto di rete idrica, il cui connotato essenziale è rappresentato dalla funzione attuale, o anche solo potenziale, da essa assolta, di soddisfare, mediante un insieme di impianti di adduzione delle acque, il bisogno di approvvigionamento idrico di una pluralità di residenti in un più o meno vasto territorio oggetto d'insediamente urbano.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/10/1980 num. 693 art. 8, Legge 29/09/1964 num. 847 art. 4, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 44, Legge 22/12/1980 num. 891 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)