Sez. 5, Sentenza n. 10487 del 03/07/2003 (Rv. 564755 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Agevolazione IVA, con aliquota ridotta al 2%, per opere infrastrutturali - Realizzate da Cooperative edilizie che non usufruiscono di contributi delo Stato - Art. 8 D.L. n. 693 del 1980 - Elenco delle infrastrutture soggette ad agevolazione - Tassatività - Rete idrica - Inclusione - Impianto di sollevamento con autoclave da pozzo artesiano posto al servizio di un solo edificio - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In materia di agevolazioni fiscali previste per le cooperative edilizie, le disposizioni del sesto comma dell'art. 8 del D.L. 31 ottobre 1980 n. 693, convertito in legge 22 dicembre 1980 n. 891, l'aliquota IVA ridotta, del due per cento, riguardante l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui all'art. 4, legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44, legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è applicabile alla realizzazione di pozzi artesiani con installazione di autoclave che, in mancanza di un acquedotto comunale, sia posto al servizio di una singola costruzione. Infatti, tra le opere di urbanizzazione elencate, con carattere di tassatività, nell'art. 4, legge n. 847 cit., dirette a favorire la realizzazione degli interessi di un aggregato cittadino, è inclusa - tra le altre - la realizzazione di una <<rete>> idrica, ossia di un'opera di urbanizzazione idonea a trascendere le dimensioni di un singolo lotto edificato o edificabile, e capace di soddisfare, mediante un insieme di impianti di adduzione delle acque, il bisogno di una pluralità di residenti, in un - più o meno - vasto territorio oggetto di insediamento urbano.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/10/1980 num. 693 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 11, Legge 22/12/1980 num. 831, Legge 29/09/1964 num. 847 art. 4, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)