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Sez. 2, Sentenza n. 1389 del 20/03/1989 (Rv. 462222 - 01)

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - PROCEDIMENTO - SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER IL RECLAMO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI NECESSARI PRETERMESSI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462222-01

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - PROCEDIMENTO - SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER IL RECLAMO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI NECESSARI PRETERMESSI - INAMMISSIBILITÀ.*

Nelle controversie in materia di Usi civici non è consentita nei giudizi d'appello l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, dopo la scadenza del termine fissato per il reclamo, dato che l'art. 4 della legge n. 1078 del 1930, stabilendo che detta impugnazione deve essere notificata nel termine prescritto a "tutti" coloro che abbiano interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata, costituisce una norma speciale che deroga a quelle generali richiamate dal precedente art. 3, sia con riguardo all'art. 469 cod. proc. civ. abrogato del 1865 che all'art. 331 cod. proc. civ. vigente. (V 189/88; (Conf 1056/78, mass n 390411).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 469, Legge 16/06/1927 num. 266 art. 32, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 3, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)