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Sez. U, Sentenza n. 16730 del 02/10/2012 (Rv. 623426 - 01)

SICILIA - LAVORO (RAPPORTO DI) E LEGISLAZIONE SOCIALE | Impiegati regionali - Riforma della dirigenza - Artt. 5, comma terzo, e 6, comma primo, della legge Regione Sicilia n. 10 del 2000 - "Terza fascia" di dirigenti per i dipendenti già in servizio - Mancata equiparazione, ai fini dell'inquadramento in detta fascia, dei dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore della legge all'esito di concorsi già banditi - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2012-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623426-01

SICILIA - LAVORO (RAPPORTO DI) E LEGISLAZIONE SOCIALE

In tema di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., degli artt. 5, comma terzo, e 6, comma primo, della legge Regione Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, interpretati nel senso della non equiparabilità al personale in servizio alla data di entrata in vigore di detta legge, ai fini dell'inquadramento nella terza fascia transitoria della dirigenza, del personale assunto all'esito dei concorsi già banditi alla stessa data, diverse essendo le posizioni di coloro che possono vantare l'esercizio di un duraturo servizio amministrativo e di quelli che per il medesimo servizio abbiano maturato soltanto un'idoneità a seguito del superamento del concorso, ed apparendo perciò razionale che ad una qualifica strategica, quale quella dirigenziale, vengano ammessi "ope legis" solo coloro che abbiano effettivamente ricoperto le relative mansioni.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 art. 5 com. 3, Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 art. 6 com. 1, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)