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Sez. 3, Sentenza n. 12538 del 22/09/2000 (Rv. 540365 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Decorrenza - Sentenza - Notificazione - Ad istanza di parte - Necessità - Apposita indicazione nella relata di notifica - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540365-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

La prescrizione dell'art. 285 cod. proc. civ., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte, può ritenersi adempiuta ogniqualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non vi sia, comunque, incertezza assoluta sulla parte istante, qualora, cioè, l'identificazione di quest'ultima possa essere compiuta, senza margini di dubbio, sulla base del contenuto dell'atto notificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)