Sez. L, Sentenza n. 266 del 13/01/1997 (Rv. 501707 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Provvedimenti definitivi di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi - Azione giudiziaria di impugnazione - Legittimazione passiva del servizio per i contributi - Sussistenza - Legittimazione passiva dell'I.N.P.S. - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI
In tema di contributi previdenziali unificati in agricoltura, legittimato passivo dell'azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi in materia di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione dei lavoratori agricoli negli appositi elenchi nominativi è soltanto il servizio contributi agricoli unificati (S.C.A.U.), ente preposto all'accertamento e alla riscossione dei tributi, e, perciò, responsabile delle posizioni previdenziali dei lavoratori agricoli. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha escluso la legittimazione dell'I.N.P.S. a far valere ragioni contrarie alla reiscrizione negli elenchi nominativi disposta dal giudice d'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Legge 22/11/1954 num. 1136, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)