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Sez. 1, Sentenza n. 3777 del 04/07/1979 (Rv. 400220 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - RIFIUTO DI QUEST'ULTIMO PER RINUNCIA O REVOCA DELL'INCARICO NON COMUNICATI O NON IDONEAMENTE COMUNICATI - VALIDITA DELLA NOTIFICAZIONE - ESTENSIONE ALL'APPELLO O AL RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO UNA PRONUNCIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, NOTIFICATI AL CONTRIBUENTE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.*
Stato
decisa il 1979-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400220-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - RIFIUTO DI QUEST'ULTIMO PER RINUNCIA O REVOCA DELL'INCARICO NON COMUNICATI O NON IDONEAMENTE COMUNICATI - VALIDITA DELLA NOTIFICAZIONE - ESTENSIONE ALL'APPELLO O AL RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO UNA PRONUNCIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, NOTIFICATI AL CONTRIBUENTE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.*

Il principio in forza del quale, ai sensi degli artt 138 secondo comma e 141 cod proc civ, la notificazione deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del domiciliatario, anche quando questi rifiuti di ricevere l'atto, allegando la rinuncia o la revoca dell'incarico conferitogli dal notificando, qualora tali eventi non siano stati comunicati, ovvero siano stati comunicati senza porre il notificante in grado di eseguire la notificazione altrove, trova applicazione pure con riguardo all'appello ovvero al ricorso per Cassazione, che l'amministrazione finanziaria notifichi al contribuente contro una pronuncia delle commissioni tributarie.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)