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Sez. 5, Sentenza n. 21324 del 03/10/2006 (Rv. 593347 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto - Validità della notificazione - Condizioni - Mancata comunicazione della revoca o della rinuncia all'incarico al notificante - Estensione del principio al ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2006-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593347-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO

Il principio in forza del quale, ai sensi degli artt. 138, secondo comma, e 141 cod. proc. civ., la notificazione deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del domiciliatario, anche quando questi rifiuti di ricevere l'atto, allegando, ad esempio, la rinuncia o la revoca dell'incarico conferitogli dal notificando, qualora tali eventi non siano stati comunicati, ovvero siano stati comunicati senza porre il notificante in grado di eseguire la notificazione altrove, trova applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)