Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 1 luglio 1976, causa 58/75
Epigrafe
Nella causa 58-75,
JACQUES HENRI SERGY, dipendente delle Comunità europee, residente in Woluwé-Saint-Lambert, con l'avv. NA Pierson, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Malotaux 29, rue de Bragance,
ricorrente.
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Thomas F. Cusack, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, consigliere giuridico della Commissione, Bâtiment CFL, Place de la Gare,
convenuta,
causa avente ad oggetto il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito a causa della negligenza con cui la Commissione lo avrebbe reintegrato in un impiego della sua categoria, alla fine di una aspettativa per motivi personali,
LA CORTE (prima sezione)
composta dai signori: A. O'Keeffe, presidente; A. M. Donner e J. Mertens de Wilmars, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti dedotti delle parti nel corso della fase scritta si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Dipendente di grado A 6 addetto alla direzione generale controllo finanziario della Commissione, dal 1o giugno 1969 al 31 maggio 1972 il ricorrente restava in aspettativa per motivi personali, a norma dell'art. 40, n. 1, dello statuto del personale.
paragrafo 2
Al termine dell'aspettativa, egli comunicava per iscritto al direttore generale dell'amministrazione di essere a sua disposizione, a partire dal 1o giugno 1972, per esercitare funzioni relative al suo grado. Con lettera 19 giugno 1972, il direttore del personale gli rispondeva che sarebbe stata sua cura comunicargli tempestivamente «il primo posto vacante atto a consentire la sua reintegrazione». Nove mesi dopo, con lettera 27 marzo 1973, il direttore del personale lo pregava, «onde consentire l'esame del posto atto a rendere possibile la sua reintegrazione», di rendergli un documento denominato «atto di candidatura unico», cosa che il ricorrente faceva con lettera del 26 aprile 1973. Con lettera 22 maggio 1974, confermata con telegramma del 28 maggio 1974, un posto di amministratore con carriera A 7/A 6 veniva proposto al ricorrente e da questo accettata. Egli riprendeva servizio il 15 agosto 1974.
paragrafo 3
Nel frattempo il ricorrente aveva ottenuto di essere riassunto, nel 1973, dal suo originario datore di lavoro, il ministero dell'economia e delle finanze della Repubblica francese. Nel momento in cui l'aspettativa aveva termine, si determinava un conflitto fra il ricorrente e detto ministero, circa le modalità della sua cessazione dal servizio. Il conflitto si risolveva nella sua revoca per abbandono di posto senza autorizzazione. Contro questo provvedimento il ricorrente ha adito il giudice francese competente.
paragrafo 4
Il 9 dicembre 1974 egli proponeva alla Commissione un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, reclamo registrato il 10 dicembre 1974. Questo atto, diretto «contro il provvedimento di reintegrazione», mirava ad ottenere che la reintegrazione stessa avesse effetto anticipato al 1o luglio 1972 e che la carriera del ricorrente venisse conseguentemente ricostituita, anche agli effetti della retribuzione, ed infine che venissero versate al ricorrente determinate indennità. Il reclamo era fondato sulla violazione da parte della Commissione dell'art. 40 dello statuto del personale il quale, secondo il ricorrente, prescrive la reintegrazione non appena si renda vacante un impiego della categoria e del grado del ricorrente.
paragrafo 5
Non avendo la Commissione risposto al reclamo entro quattro mesi, il ricorrente ha impugnato dinanzi a questa Corte il silenzio-rifiuto.
paragrafo 6
Il ricorso, in data 5 luglio 1975, è stato registrato in cancelleria il 7 luglio successivo.
paragrafo 7
La fase scritta si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, prima sezione, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. Accogliere il ricorso.
Ordinare che il provvedimento di reintegrazione del 10 settembre 1974 sia modificato come segue:
All'art. 1, la data di effetto della reintegrazione sia fissata al 1o luglio 1972.
All'art. 2, l'anzianità nel grado A 6 sia fissata al 1o agosto 1971 e l'inquadramento, alla data d'effetto della reintegrazione, al primo scatto di detto grado, con anzianità dal 15 marzo 1971.
Quanto meno, dichiarare che la Commissione delle Comunità europee deve determinare l'anzianità del ricorrente e calcolare la sua pensione come sopra indicato.
2. Perdita di possibilità di promozione:
Condannare la Commissione delle Comunità europee a versare al ricorrente la somma di FB 70000.
3. Perdite di retribuzione:
a) Perdita sullo stipendio:
Condannare la Commissione delle Comunità europee a versare al ricorrente la somma di FB 667540.
b) Differenza di stipendio:
Condannare la Commissione delle Comunità europee a versare al ricorrente la somma di FB 645391.
c) Spese sostenute a causa del ritardo nella reintegrazione:
Condannare la Commissione delle Comunità europee a versargli la somma di FB 144500.
d) Dare atto al ricorrente del fatto che egli si riserva di chiedere in seguito il risarcimento del danno subito per aver dovuto abbandonare il suo impiego presso il ministero francese dell'economia e delle finanze.
Le somme sopra indicate si devono intendere salvi aumenti o diminuzioni in corso di causa, più gli interessi sugli esborsi, dalla data in cui sono stati effettuati, e sulle indennità, dalla data in cui avrebbero dovute essere versate al ricorrente, al tasso legale belga del 61/2 % fino al 31 ottobre 1974 e dell'8 % a partire dal 1o novembre 1974.
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
In via principale:
paragrafo 5
Dichiarare irricevibile il ricorso.
paragrafo 6
Nel merito, in via subordinata:
paragrafo 7
a) Per quanto riguarda le domande relative alla modifica del provvedimento di reintegrazione in data 10 settembre 1974, stabilire in via equitativa la data alla quale il ricorrente avrebbe dovuto essere reintegrato e rinviare la pratica alla Commissione per quanto concerne la ricostituzione della carriera, il diritto alla pensione e la retribuzione.
b) Per quanto riguarda le pretese pecuniarie diverse da quelle relative alla perdita di retribuzione, determinare in conseguenza la parte delle spese sostenute a causa del ritardo nella reintegrazione da porsi eventualmente a carico della convenuta, respingere la domanda relativa alla perdita di possibilità di promozione.
c) Respingere i mezzi e le conclusioni del ricorrente relativi alla riserva di chiedere in seguito il risarcimento del danno subito per aver dovuto abbandonare l'impiego presso l'amministrazione francese.
paragrafo 8
Porre le spese a carico del ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1 — Sugli antefatti
paragrafo 1
Le parti contrastano sulla questione del se ed in quale misura il ricorrente, dalla fine dell'aspettativa, abbia o meno compiuto numerosi passi per essere reintegrato e sul se, al momento della reintegrazione, egli l'abbia accettata con poco o con molto entusiasmo.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2 — Sulla rìcevibilità
paragrafo 1
Secondo il ricorrente la rìcevibilità del ricorso non può essere messa in dubbio. Il reclamo del 9 dicembre 1974, registrato il 10 dicembre 1974, è stato proposto entro tre mesi dalla data — 10 settembre 1974 — in cui è stato adottato il provvedimento di reintegrazione, di guisa che sono soddisfatte le condizioni poste dall'art. 90, n. 2, dello statuto. Il ricorso è stato proposto entro tre mesi dalla scadenza del termine per rispondere al reclamo ed è quindi ricevibile. L'art. 90 non pare del resto contempli un termine di impugnazione per le azioni di danni.
paragrafo 2
La. Commissione si chiede tuttavia se il provvedimento di reintegrazione sia proprio l'atto amministrativo che deve costituire oggetto della presente causa, tanto in sede d'annullamento quanto in sede di danni, e se il danno lamentato dal ricorrente non si debba far risalire piuttosto a provvedimenti anteriori. In quest'ultimo caso, non dovrebbe essere possibile evitare la decadenza mediante un ricorso di danni basato su atti amministrativi non più impugnabili. Secondo la Commissione, il ricorso si basa essenzialmente sulla successiva attribuzione a terzi di posti cui il ricorrente aveva obiettivamente diritto. Questi fatti sono avvenuti tra la fine dell'aspettativa per motivi personali (30 maggio 1972) e la reintegrazione del ricorrente (15 agosto 1974), periodo durante il quale l'interessato non ha compiuto alcun passo in proposito. Quanto al provvedimento di reintegrazione in data 10 settembre 1974, esso non ha alcun rapporto particolare col danno che il ricorrente asserisce di aver subito.
paragrafo 3
Da queste circostanze la Commissione trae tre eccezioni d'irriceviblità.
paragrafo 4
a) Nella parte in cui tende a fare anticipare al 1o luglio 1972 la reintegrazione del ricorrente, il ricorso è una domanda di annullamento parziale del provvedimento. Orbene, era assolutamente impossibile dare al provvedimento effetto retroattivo, giacché è illegittimo coprire un posto prima che si sia reso vacante. Il provvedimento di reintegrazione, essendo legittimo e non potendo avere l'effetto che il ricorrente pretende, non ha arrecato al ricorrente stesso alcun danno, con la conseguenza che la relativa domanda di annullamento è irricevibile, come è del pari irricevibile qualsiasi azione di danni esperita con riferimento all'illegalità dall'atto.
b) La lettera 30 maggio 1972, inviata dal ricorrente alla Commissione alla fine dell'aspettativa, va considerata come una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello statuto. Non avendo la Commissione risposto entro il termine di quattro mesi di cui alla disposizione testé menzionata, si doveva ritenere che vi fosse un silenzio-rifiuto, contro il quale avrebbe dovuto essere proposto reclamo entro tre mesi. Non essendo ciò avvenuto, il ricorrente non può più impugnare detto provvedimento, nè porlo in discussione mediante una domanda d'annullamento o di danni, entrambe tardive.
c) In realtà, gli atti che potevano recare pregiudizio al ricorrente erano i vari provvedimenti con cui l'autorità che ha il potere di nomina ha attribuito a terzi i posti vacanti ai quali il ricorrente sostiene di aver avuto diritto. Detti provvedimenti di nomina o di promozione costituiscono oggetto di una pubblicità non meno ampia di quella data agli avvisi di posto vacante, noti al ricorrente, il che fa presumere che egli conoscesse pure i provvedimenti stessi. Il ricorrente si trovava quindi ogni volta nella situzione contemplata dall'art. 90, n. 2, secondo trattino, u.p., dello statuto e perciò poteva e doveva proporre reclamo entro tre mesi dal giorno in cui aveva avuto conoscenza del provvedimento. Avendo omesso di farlo, il ricorso contro questi atti è irricevibile in quanto tardivo. D'altro lato, il ricorrente non può cercare di sottrarsi, mediante un'azione di danni, all'irricevibilità dell'azione d'annullamento.
paragrafo 5
Per quanto riguarda il risarcimento, la Commissione solleva infine, in subordine, una quarta eccezione d'irricevibilità. L'azione di danni è comunque irricevibile per quanto riguarda: 1) le spese sostenute a causa del ritardo nella reintegrazione e 2) l'obbligo di abbandonare il posto presso il ministero francese dell'economia e delle finanze, giacché questi capi della domanda non erano contenuti nel reclamo del 9 dicembre 1974, hanno carattere autonomo rispetto alla domanda d'annullamento e sono dovuti a circostanze particolari del ricorrente e non derivanti dal ritardo nella reintegrazione.
paragrafo 6
Nella replica il ricorrente ribatte alla prima eccezione d'irricevibilità, relativa all'impossibilità di dare effetto retroattivo al provvedimento di reintegrazione, che la Commissione non può argomentare come se il posto coperto col provvedimento 10 settembre 1974 fosse — come prescrive l'art. 40 dello statuto — il primo posto vacante nella categoria e nel grado del ricorrente. Ciò non è vero e con ragione quindi il ricorso è diretto contro il provvedimento adottato dall'autorità che ha il potere di nomina, nella misura in cui la data d'effetto della reintegrazione — stabilita al 15 agosto 1974 — non tiene conto del danno subito dal ricorrente a causa della violazione dell'art. 40, lett. d), dello statuto.
paragrafo 7
Per quanto riguarda la lettera del 30 maggio 1972, questa non costituisce affatto una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello statuto. Essa non possiede del resto alcuna delle caratteristiche formali che prima della riforma dello Statuto, in data 16 luglio 1972, occorrevano per una domanda. Per di più, il ricorrente non aveva interesse ad essere reintegrato purchessia.
paragrafo 8
Quanto alla circostanza di non avere impugnato le nomine effettuate in violazione del suo diritto e dell'art. 40 dello statuto, il ricorrente rileva che, non avendo avuto a sua disposizione, durante l'aspettativa e anche dopo la fine di questa, le pubblicazioni interne della Commissione, si trovava nell'impossibilità di sapere quali fossero i posti vacanti e le nomine. Solo dopo esser stato reintegrato egli ha effettuato dei controlli presso l'ufficio “Avvisi di posto vacante e bandi di concorso” ed ha potuto constatare la gravità della violazione dell'art. 40 d) perpetrata dalla Commissione e valutare il danno subito.
paragrafo 9
Circa l'eccezione d'irriceviblità sollevata in subordine, il ricorrente osserva in primo luogo che il reclamo del 9 dicembre 1974 non poteva evidentemente menzionare le conseguenze del decreto ministeriale francese 7 gennaio 1975, del resto impugnato dinanzi al Tribunal administratif di Parigi. A parte ciò, lo statuto non prescrive affatto di proporre previamente un ricorso gerarchico quando si tratta di una domanda di risarcimento in seguito ad un illecito dell'amministrazione. La Commissione non può pretendere che l'ommissione di questa formalità l'abbia danneggiata od abbia nuociuto al buon funzionamento dell'istituzione. Il reclamo sarebbe stato infatti respinto, pure se fosse stato menzionato il danno, dato che il rigetto era basato sull'asserita inesistenza di qualsiasi diritto del ricorrente, non già sull'entità del danno.
paragrafo 10
Nella controreplica la Commissione precisa di basarsi su considerazioni d'ordine generale in materia di copertura di posti, non già sull'interpretazione dell'art. 40 d) dello statuto, nell'affermare che il provvedimento di reintegrazione non poteva costituire l'atto lesivo. Si tratta semplicemente del principio generale che vieta le nomine retroattive (art. 3 dello statuto). Nulla consente di affermare che la data di scadenza dell'aspettativa e la data di vacanza del primo posto nel quale l'interessato poteva essere reintegrato dovessero essere vicine. Il tempo che trascorre fra la fine dell'aspettativa e la reintegrazione dipende unicamente dall'esistenza di posti vacanti.
paragrafo 11
Il ricorrente avrebbe dovuto basare la sua domanda sull'eventuale illegittimità dell'attribuzione a terzi dei posti ai quali poteva avere diritto. Benché sia vero che i dipendenti in aspettativa non dispongono delle pubblicazioni interne della Commissione, è tuttavia singolare che il ricorrente sia rimasto totalmente all'oscuro dei posti vacanti, malgrado la pubblicità data loro. I provvedimenti della Commissione relativi all'avvio del procedimento per la copertura di posti vacanti, vuoi mediante avviso di posto vacante vuoi mediante bando di concorso, hanno carattere generale e dovevano quindi, qualora fossero state atte a recare pregiudizio, costituire oggetto di un reclamo entro tre mesi dalla loro pubblicazione (art. 90, n. 2, primo trattino). I provvedimenti di nomina o di promozione a detti posti avrebbero dovuto, in quanto provvedimenti individuali atti a recare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario (art. 90, n. 2, secondo trattino), costituire oggetto di un reclamo entro tre mesi dal giorno in cui l'interessato ne ha avuto concoscenza o, al più tardi, dal giorno della pubblicazione. Nella fattispecie, il ricorrente doveva avere conoscenza di detti avvisi, bandi e decisioni. L'azione di danni è quindi tardiva e di conseguenza irricevibile. Infine, per quanto riguarda l'eccezione d'irricevibilità sollevata in subordine, la Commissione sostiene che nel ricorso non è possibile avanzare nuove pretese (in sede di danni o di annullamento) non contenute nel reclamo. Lo stesso vale per il danno derivante dall'obbligo di lasciare il posto presso il ministero francese dell'economia e delle finanze. Dato che il decreto 7 gennaio 1975 del ministro delle finanze è posteriore al reclamo, è evidente che l'asserito danno non si era ancora prodotto al momento della presentazione del reclamo e che quindi esso esula dalla presente causa.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3 — Nel merito
paragrafo 1
Il ricorrente assume che la Commissione, non reintegrandolo alla prima occasione, ha violato un suo diritto e gli ha recato vari danni relativi a: 1) la perdita di anzianità, 2) la perdita di possibilità di promozione e 3) la mancata retribuzione.
paragrafo 2
1) Per quanto riguarda la perdita d'anzianità, il ricorrente chiede il risarcimento in natura consistente nell'anticipare al 1o luglio 1972 la data da cui la reintegrazione ha effetto, nel determinare al 1o agosto 1971 l'anzianità nel grado A 6 e nell'effettuare l'inquadramento, alla data da cui ha effetto la reintegrazione, al primo scatto del grado A 6, con anzianità dal 15 marzo 1971.
2) Per quanto riguarda la perdita di possibilità di promozione, il ricorrente rileva che, benché l'accesso al grado superiore non sia certo, la perdita di una possibilità di promozione costituisce un danno risarcibile che nella fattispecie riguarda il periodo dal. 1o marzo 1973 al 1o maggio 1975 e va valutato in FB 70000.
3) La mancata retribuzione comprende in primo luogo la perdita di stipendio, cioè FB 667540, dal 1o luglio 1972 al 31 agosto 1973, data a partire dalla quale il ricorrente ha ricevuto lo stipendio presso la direzione delle imposte del ministero dell'economia e delle finanze francese. Per il periodo successivo, essa comprende la differenza fra lo stipendio francese realmente percepito dal 1o settembre 1973 al 31 luglio 1974 e lo stipendio europeo che gli sarebbe spettato nello stesso periodo. Questa differenza è di FB 244641. La mancata retribuzione comprende ancora le spese sostenute a causa del ritardo nella reintegrazione, che ha in ispecie costretto il ricorrente a ristabilirsi a Parigi. Questo danno è valutato in FB 144500. Infine il ricorrente chiede il risarcimento del danno morale recatogli dal decreto di revoca adottato a suo carico dall'amministrazione francese e del danno materiale consistente nelle somme di cui egli è debitore nei confronti di questa. L'entità precisa del danno potrà tuttavia essere determinata solo alla fine del procedimento, promosso di fronte al Tribunal administratif di Parigi, per l'annullamento dei provvedimenti adottati a suo carico.
paragrafo 3
Nel controricorso, la Commissione ribatte che il principio generale dell'equivalenza delle prestazioni, di cui l'art. 40 dello statuto costituisce un caso particolare, osta a che il danno che il ricorrente può aver subito a causa del ritardo nella reintegrazione venga confuso con lo stipendio che egli avrebbe percepito se avesse ripreso il servizio.
paragrafo 4
L'autorità che deve valutare il danno realmente subito e determinarne il risarcimento non può quindi ignorare il comportamento del ricorrente, ma deve tener conto dell'incidenza del comportamento stesso. Chi ha subito un danno a causa di un illecito altrui deve, entro i limiti del ragionevole, fare tutto quanto può per limitare l'entità del suo pregiudizio e farsi parte diligente per ottenerne il risarcimento, in ispecie quando si tratta del risarcimento di un “danno continuato”. Secondo la convenuta, il ricorrente ha appunto contribuito ad una parte del proprio pregiudizio finanziario, omettendo di spiegare la normale diligenza a tutela dei suoi diritti. Ciò si desume in ispecie dal fatto che, ad eccezione della lettera 30 maggio 1972, il ricorrente, fino alla reintegrazione, non ha mai fatto valere per iscritto i suoi diritti, né si è valso dei mezzi offertigli dagli artt. 25 e 90 dello statuto. Oltracciò, quando il 27 marzo 1973 l'amministrazione gli ha chiesto di compilare un modulo che avrebbe consentito di trovare un posto corrispondente alle sue capacità, si sarebbe limitato a restituire il modulo senza commenti e la direzione generale controllo finanziario, dopo aver ricevuto la domanda di reintegrazione del ricorrente, ha dovuto chiedere più volte una risposta da parte sua.
paragrafo 5
Nella valutazione del danno, la Commissione propone di tener conto del momento a partire dal quale il ricorrente, per sua stessa ammissione, si è reso conto che la Commissione non intendeva reintegrarlo ed ha chiesto di essere riassunto dalla sua originaria amministrazione francese. Dato che il ricorrente è stato riassunto dalla sua originaria amministrazione il 1o settembre 1973, la Commissione ritiene che il ricorrente si sia reso conto della situazione verso il 1o luglio 1973. Se una domanda iniziale a norma dell'art. 90 dello statuto fosse stata presentata in tale data, tenuto conto dei termini per il reclamo e per il ricorso e supponendo che la Commissione non avesse risposto, il ricorrente avrebbe dovuto adire questa Corte al più tardi il 1o settembre 1974.
paragrafo 6
Qualsiasi perdita finanziaria subita dopo il 1o luglio 1973 andrebbe quindi esclusa dal risarcimento, e ciò a prescindere dal periodo 1o giugno 1972 — 1o luglio 1973, durante il quale il ricorrente è del pari rimasto inattivo. Quanto ai vari capi della domanda, la Commissione sostiene che quello riguardante la perdita delle possibilità di promozione va comuque disatteso, data l'impossibilità di stabilire se tali possibilità realmente sussistano e di valutarle sotto l'aspetto pecuniario. La domanda relativa al danno subito a causa dell'abbandono del posto presso l'amministrazione francese va del pari respinta, dato che la perdita subita non può imputarsi alla Commissione che non può esserne ritenuta responsabile. La Commissione non ha infatti nei confronti del ricorrente alcun obbligo giuridico di chiedere all'amministrazione francese la sua messa in posizione di comando e le amministrazioni nazionali, ivi compresa quella francese, non hanno l'abitudine di esigere che siano loro fatte richieste del genere.
paragrafo 7
Il ricorrente replica che la tesi della Commissione attribuisce all'amministrazione il potere discrezionale ed arbitrario di decidere in qualsiasi momento la data di entrata in servizio dei dipendenti, senza alcun obbligo per essa di risarcire l'interessato nel caso in cui la sua attesa si protragga oltre il termine espressamente contemplato dallo statuto.
paragrafo 8
Quanto alla sua asserita mancanza di diligenza, il ricorrente rileva che non era tenuto a compiere il minimo passo né a presentare la minima richiesta per essere reintegrato in servizio, trattandosi, a norma dello statuto, di un obbligo dell'amministrazione. Egli ammette che, in quanto danneggiato, era suo obbligo limitare il danno al minimo. È appunto ciò che egli ha fatto, facendosi riassumere dalla sua originaria amministrazione a condizioni finanziarie meno favorevoli.
paragrafo 9
D'altro canto, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, di fronte all' inerzia dell'amministrazione egli non era obbligato a valersi del procedimento di domanda-reclamo-ricorso di cui agli artt. 25 e 90 dello statuto. Trovandosi nella situazione di cui all'art. 40 d) dello statuto, non poteva far altro che attendere che gli venisse offerto un posto vacante. Per quanto riguarda la perdita delle possibilità di promozione, il ricorrente assume che, data la sua anzianità di 11 mesi nel grado A 6 al momento della messa in aspettativa, egli ha subito un ritardo di 26 mesi e 15 giorni, non già di 10 mesi e mezzo, nella promozione al “grado superiore”. Orbene, durante questo periodo sono stati pubblicati 206 posti di questa carriera.
paragrafo 10
Nella controreplica la Commissione precisa che la lettera 30 maggio 1972 del ricorrente va considerata, da un lato sotto l'aspetto della rìcevibilità e, dall'altro, sotto l'aspetto dell'entità del danno realmente subito. Se la lettera va considerata come una domanda ai sensi dell'art. 90 dello statuto, il silenzio-rifiuto oppostole non ha costituito tempestivamente oggetto di un reclamo e il ricorso è quindi irricevibile. Se essa è soltanto una domanda ai sensi dell'art. 90 dello statuto, costituisce la sola manifestazione di diligenza del ricorrente.
paragrafo 11
Per quanto riguarda la perdita delle possibilità di promozione, la Commissione contrasta il calcolo del ricorrente e insiste sul fatto che, in ultima analisi, dette possibilità di promozione dipendono da numerose incognite e corrispondono statisticamente, per un dipendente aventi le caratteristiche del ricorrente, ad una su nove all'anno.
paragrafo 12
Nella fase orale, il 20 maggio 1976, le parti hanno svolto gli argomenti dedotti nella fase scritta.
paragrafo 13
La Commissione ha precisato di ammettere che il ricorrente avrebbe potuto essere reintegrato nel posto resosi vacante al momento della scadenza dell'aspettativa. Per quanto riguarda il risarcimento del danno, essa ritiene tuttavia che il ricorrente deve sopportarne une parte, data la sua mancanza di diligenza.
paragrafo 14
Il ricorrente ribatte che non era suo obbligo essere diligente, dato che lo statuto non prescrive alcuna richiesta di reintegrazione.
paragrafo 15
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 24 giugno 1976.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 1
1/2 Il ricorrente lamenta il ritardo con cui la Commissione, dopo un'aspettativa per motivi personali venuta a termine il 31 maggio 1972, lo avrebbe reintegrato in un impiego della sua categoria e del suo grado e chiede il risarcimento del danno conseguitone. Malgrado la formulazione ambigua, il ricorso può essere considerato come diretto, da un lato, all'annullamento parziale della decisione 10 settembre 1974 con cui la Commissione reintegrava il ricorrente, con effetto dal 15 agosto 1974, in un impiego della sua categoria e del suo grado e, d'altro lato, ad ottenere varie indennità.
SENTENZA › In diritto › Sul ricorso d'annullamento › Sulla rìcevibilità
paragrafo 2
4/6 Pur criticando il ritardo con cui si è provveduto alla sua reintegrazione, il ricorrente non impugna la parte dell'atto relativa alla reintegrazione stessa, ma si duole che esso non contenga determinate clausole, in ispecie a proposito della data da cui esso ha effetto e della determinazione dell'anzianità nel grado e nello scatto, che avrebbero potuto neutralizzare gli effetti del ritardo. Egli ha interesse al richiesto annullamento a causa dell'obbligo che potrebbe eventualmente derivarne, per l'autorità che ha il potere di nomina, di effettuare la reintegrazione a condizioni diverse e più favorevoli. Il ricorso è ricevibile.
punto 3
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso, adducendo che l'atto impugnato non costituisce la causa dell'asserito danno, il quale deriverebbe da provvedimenti anteriori coi quali, in violazione dell'obbligo di reintegrare il ricorrente, sono stati coperti dei posti resisi vacanti dopo la fine dell'aspettativa del ricorrente stesso.
SENTENZA › In diritto › Sul ricorso d'annullamento › Nel merito
paragrafo 1
7/8 Del fascicolo si desume che, nelle circostanze riferite nella parte in fatto della presente sentenza, il 31 maggio 1972 — data alla quale aveva termine l'aspettativa per motivi personali — il ricorrente si metteva a disposizione della Commissione per essere reintegrato in un impiego della sua categoria e del suo grado, a norma dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello statuto del personale. La reintegrazione veniva effettuata solo con decisione 10 settembre 1974, la quale fissava inoltre al 15 agosto 1974 la data della propria efficacia (art. 1) e inquadrava il ricorrente al grado A 6, con anzianità dal 15 settembre 1973, ed al primo scatto di questo grado, con anzianità dal 1o maggio 1973.
paragrafo 2
9/10 Queste due ultime date si spiegano col fatto che, alla data del collocamento in aspettativa, il ricorrente aveva un'anzianità di 11 mesi nel grado A 6 e di 15 mesi nel primo scatto di questo grado e che di questi due periodi si è tenuto conto in relazione alla data, 15 agosto 1974, da cui la reintegrazione ha avuto effetto. Il ricorrente contrasta la scelta di dette date e deduce in particolare che le anzianità avrebbero dovuto essere calcolate con riferimento, non già alla data dell'effettiva reintegrazione, bensì a quella in cui, a norma dell'art. 40 dello statuto, egli avrebbe dovuto essere reintegrato.
paragrafo 3
11/13 L'art. 40, n. 4, lett. d), dello statuto, nella versione in vigore alla data in cui l'aspettativa del ricorrente ha avuto termine (1o giugno 1972) stabiliva che: “allo scadere dell'aspettativa per motivi personali, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, il funzionario conserva i propri diritti alla reintegrazione per il secondo posto che si renda vacante…”. Con regolamento del Consiglio 30 giugno 1972, n. 1473, entrato in vigore il 1o luglio 1972, questa disposizione è stata completata con la frase: “semprechè sia in possesso dei requisiti prescritti”. Questa aggiunta non può tuttavia influire sulla valutazione del comportamento della convenuta, giacchè essa non fa che confermare il potere discrezionale che l'autorità amministrativa doveva comunque esercitare nell'interesse del servizio.
paragrafo 4
14/17 Nel corso della fase orale la convenuta ha ammesso che vari posti atti ad essere coperti dal ricorrente si erano resi vacanti poco dopo la fine dell'aspettativa. Omettendo di reintegrare il ricorrente e lasciando trascorrere più di due anni prima di procedervi, la convenuta ha quindi violato l'art. 40, n. 4, lett. d), dello statuto. Era perciò suo dovere nel porre fine, sia pure tardivamente, a questa situazione antigiuridica, neutralizzare, nella misura del possibile, le conseguenze del suo comportamento illegittimo. Benché il principio fondamentale di cui all'art. 4 dello statuto, secondo il quale un posto può essere coperto solo se vacante, osti a che la decisione di reintegrazione abbia effetto retroattivo, la situazione avrebbe potuto essere, almeno in parte, regolarizzata fissando l'anzianità nel grado e nello scatto a 11 e, rispettivamente, a 15 mesi, non già prima della data della reintegrazione, bensì prima della data in cui questa avrebbe dovuto essere effettuata.
paragrafo 5
18/19 Dall'elenco dei posti vacanti prodotto dal ricorrente si desume che, a partire dal 1o luglio 1972, benché numerosi posti della carriera A 6/A 7 siano stati coperti, si trattava tuttavia di impieghi molto diversi fra loro, di guisa che non sí può ritenere certo che ciascuno di essi corrispondesse alle attitudini del ricorrente. Stando così le cose e tenuto conto del potere discrezionale dell'autorità amministrativa come pure della facoltà del dipendente di rifiutare il primo impiego offertogli, appare equo affermare che, in linea di principio, la reintegrazione del ricorrente avrebbe dovuto essere effettuata entro il 15 agosto 1972.
paragrafo 8
22/24 Dato quanto precede, fissando con la decisione impugnata l'anzianità nel grado e nello scatto al 15 settembre e, rispettivamente, al 1o maggio 1973, la convenuta ha violato tanto l'art. 40 dello statuto quanto il principio che la obbligava a neutralizzare, nella misura del possibile, le conseguenze dell'applicazione tardiva di detta disposizione. Questa parte della decisione va annullata e spetterà alla convenuta, per dare esecuzione alla presente sentenza, determinare detta anzianità di grado e di scatto e calcolare la pensione del ricorrente come se l'accertata irregolarità non fosse stata commessa. La Corte intende quindi che detta anzianità del grado e nello scatto sia determinata in 11 e, rispettivamente, 15 mesi, a partire dal 15 agosto 1972.
punto 20
La convenuta sostiene che il ritardo lamentato è dovuto in parte alla negligenza del ricorrente il quale avrebbe omesso di attirare l'attenzione dell'autorità competente sul fatto che non si stava provvedendo tempestivamente alla sua reintegrazione.
punto 21
Sarà opportuno accertare se questo assunto possa influenzare la valutazione della domanda di danni, ma non vi è ragione di tenerne conto, in sede di azione di annullamento, per determinare la data entro la quale la convenuta avrebbe dovuto ottemperare a quanto dispone l'art. 40 dello statuto.
SENTENZA › In diritto › Sul ricorso di danni
punto 25
Il ricorrente chiede inoltre la condanna della convenuta a versargli, come risarcimento del danno che egli sostiene di aver subito a causa del ritardo, varie somme precisate come segue:
1) Perdita di stipendio dal 1o luglio 1972 al 31 agosto 1973: 667540 FB
2) Differenza fra lo stipendio che il ricorrente avrebbe riscosso alle dipendenze della Comunità e quello che gli è stato corrisposto come pubblico impiegato francese dal 1o settembre 1973 al 31 luglio 1974: 244641 FB
3) Perdita di possibilità di promozione: 70000 FB
4) Spese sostenute a causa del ritardo nella reintegrazione: 144500 FB
punto 26
Il ricorrente si riserva inoltre il diritto di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito per il fatto di essere stato obbligato, onde aderire all'invito ad essere reintegrato in servizio presso la Commissione, ad abbandonare l'impiego presso l'amministrazione francese senza aver previamente ottenuto il comando o le dimissioni, il che ha provocato la sua revoca da parte di detta amministrazione, revoca che è stata tuttavia impugnata dinanzi al giudice amministrativo francese.
SENTENZA › In diritto › Sul ricorso di danni › Sulla rìcevibilità
paragrafo 2
28/29 È già stato accertato che l'illegittimità che vizia il provvedimento di reintegrazione consiste nel ritardo con cui questa è stata effettuata ed al tempo stesso nell'omissione di ovviare al ritardo medesimo. Questa illegittimità è atta a recare pregiudizio al ricorrente, di guisa che l'eccezione d'irricevibilità va disattesa.
paragrafo 4
31/34 In forza dell'art. 91 dello statuto, il ricorso alla Corte di giustizia è ricevibile solo se è stato previamente proposto un reclamo all'autorità che ha il potere di nomina e se questo reclamo è stato respinto. Questa disposizione ha lo scopo di consentire e di facilitare la composizione amichevole della controversia insorta fra i dipendenti e l'amministrazione; perchè essa possa considerarsi osservata, è necessario che l'amministrazione sia in grado di conoscere le doglianze o le richieste dell'interessato. Detta disposizione non ha invece lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l'oggetto dell'eventuale fase contenziosa, dal momento che le domande presentate in quest'ultima fase non modificano la causa né l'oggetto del reclamo. Ciò è particolarmente vero quando l'amministrazione, opponendo un silenzio-rifiuto, si è sottratta all' esame ed alla discussione del reclamo.
paragrafo 5
35/36 D'altro canto il ricorrente, dopo aver esposto nel reclamo le sue doglianze, aveva asserito che la tardiva reintegrazione gli recava un danno rilevante e ne aveva enumerato «i principali elementi». Ciò premesso, possono essere sottoposti all'esame della Corte gli ulteriori elementi di cui si sostiene ch'essi traggono origine dal comportamento di cui vien fatto carico all'amministrazione e ch'essi tendono al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa del comportamento stesso.
punto 27
Secondo la convenuta, il ricorso per danni è irricevibile in quanto il provvedimento di reintegrazione non è illegittimo e non può quindi dar luogo a risarcimento.
punto 30
La convenuta eccepisce ancora l'irricevibilità di due delle componenti del danno lamentato, cioè quella relativa alle spese sostenute (144500 FB) e quella relativa alla riserva a proposito della revoca del ricorrente da parte del ministero francese delle finanze, giacché non ne è stata fatta menzione nel reclamo proposto alla convenuta, il 9 dicembre 1974, a norma degli artt. 90 e 91 dello statuto.
SENTENZA › In diritto › Sul ricorso di danni › Nel merito
paragrafo 1
37/38 I provvedimenti che la convenuta dovrà adottare per dare esecuzione alla presente sentenza, in quanto questa annulla parzialmente la decisione del 10 settembre 1974, ripareranno solo in parte il danno subito dal ricorrente. Vanno quindi esaminate le varie domande di risarcimento complementare.
paragrafo 2
39/40 Benché, non avendo prestato servizio, non possa pretendere degli arretrati di stipendio, il ricorrente ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno effettivo arrecatogli dalla mancata corresponsione dello stipendio causata dal comportamento illegittimo della convenuta. In linea di principio, l'indennità deve essere pari alla retribuzione netta spettantegli, meno il reddito professionale netto percepito, nello stesso periodo, nell'esercizio di un'altra attività. Si deve tuttavia accertare se, come sostiene la convenuta, il ricorrente, dato il suo comportamento, non sia in parte responsabile del danno subito.
paragrafo 3
42/44 Le parti contrastano in fatto sui passi personali e verbali che il ricorrente avrebbe o meno compiuto a favore della propria reintegrazione quando si rese conto che questa tardava. Dal fascicolo si desume che il 30 maggio 1972, al termine dell'aspettativa, il ricorrente ha manifestato la volontà d'essere reintegrato, che il 19 giugno 1972 l'amministrazione gli ha comunicato che gli sarebbe stato segnalato «il primo posto vacante atto a consentire la sua reintegrazione» e che nove mesi dopo, nell'aprile 1973, egli ha aderito tempestivamente ad una richiesta d'informazioni che gli era stata fatta. Risulta tuttavia che in quest'ultimo periodo, o poco dopo, egli ha compiuto dei passi per essere riassunto in ruolo dal ministero francese delle finanze, il che è effettivamente avvenuto, giacché a partire dal 1o settembre 1973 egli veniva regolarmente retribuito.
paragrafo 4
45/47 È difficile comprendere perché il ricorrente, il quale ha senza dubbio dovuto compiere una serie di passi di carattere ufficiale per essere riassunto in servizio nell'amministrazione francese presso la quale era stato impiegato prima di essere assunto, nel 1964, dalle Comunità, non abbia compiuto dei passi dello stesso genere — di cui dovrebbero logicamente rimanere delle tracce — allo scopo di affrettare la propria reintegrazione. La mancanza, in tutto questo periodo, di qualsiasi domanda o reclamo ufficiale, rivela per lo meno una omissione della normale diligenza, omissione atta a contribuire al ritardo di cui il ricorrente si duole. Si deve tener conto di questa circostanza nel valutare la parte di risarcimento del danno a carico della convenuta.
paragrafo 5
48/51 Stando così le cose, e tenuto conto dell'effetto riparatore dell'annullamento, appare equo condannare la Comunità a versare al ricorrente un'indennità pari alla perdita di retribuzione netta subita dal 15 agosto 1972 al 31 agosto 1973, più gli interessi giudiziari, respingendo però la restante parte della domanda. La somma esposta dal ricorrente come perdita di stipendio dal 1o luglio 1972 al 31 agosto 1973, pari a FB 667540, non viene contestata dalla convenuta. Ne va tuttavia detratto un mese e mezzo di stipendio, giacché la data in cui la reintegrazione avrebbe dovuto avvenire è stata sopra fissata al 15 agosto 1972. La Commissione va quindi condannata a versare al ricorrente la somma di 667540 - 65754 = 601786 FB, più gli interessi giudiziari dell'8 % dal 9 dicembre 1974, data del reclamo proposto dal ricorrente.
SENTENZA › In diritto › Sul ricorso di danni › Sulle spese
paragrafo 1
52/54 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. La convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese del giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (prima sezione)
dichiara e statuisce:
1o La decisione della Commissione in data 10 settembre 1974 è annullata nella parte in cui determina l'anzianità di grado e di scatto del ricorrente.
2o La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di FB 601786, più gli interessi dell'8 % dal 9 dicembre 1974.
3o La convenuta è condannata alle spese.
Firme
O'Keeffe
Mertens de Wilmars
Capotorti
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1o luglio 1976.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della prima sezione
A. O'Keeffe