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Sez. 3, Sentenza n. 29586 del 17/02/2017 Cc. (dep. 14/06/2017) Rv. 270249 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE | Nozione.
Stato
decisa il 2017-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270249-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE

Il reato di tolleranza abituale della prostituzione previsto dall'art. 3 n. 3 della legge n. 75 del 1958 consiste nella reiterata tolleranza, anche implicita, da parte del soggetto attivo dell'esercizio della prostituzione nel proprio locale ad opera di una o più persone ivi alloggiate più o meno stabilmente; il requisito dell'abitualità è riferibile al comportamento dell'esercente, mentre non è necessaria la presenza abituale, nel locale, delle persone che si prostituiscono.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)