Sez. 1, Sentenza n. 20411 del 20/09/2006 (Rv. 592221 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Opere private di pubblica utilità - Indennizzo - Criterio dell'edificabilità legale - Applicabilità - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'ampia previsione di applicabilità del criterio di indennizzo espropriativo, contenuta nell'art. 5 bis d.l. 333 del 1992, conv. in l. 392 del 1992, la cui disciplina costituisce un nucleo di principi generali, validi anche ove siano applicabili, in via di specialità, altre norme, comporta il necessario riferimento al concetto di edificabilità legale, in mancanza del quale l'area espropriata va indennizzata secondo i criteri del valore agricolo medio, non solo ove si tratti di espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ma anche riguardo ad espropriazioni "comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità", e dunque a opere private di pubblica utilità (nella specie, esproprio di area privata disposto a favore di impresa commerciale, a fini di sfruttamento in base a concessione, di giacimento di idrocarburi, nel sottosuolo, non compreso nella proprietà dell'area espropriata).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 36, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)