Sez. 1, Sentenza n. 1860 del 05/03/1999 (Rv. 523851 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Creditori esclusi o ammessi con riserva - Termine per la costituzione ex art. 98 legge fall. - Natura di termine perentorio - Computo - Decorrenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di opposizione allo stato passivo, il termine di cui all'art. 98 della legge fallimentare (cinque giorni prima dell'udienza), fissato con riferimento alla costituzione dei creditori esclusi o ammessi con riserva che abbiano proposto la detta opposizione va qualificato senz'altro come perentorio (pur nel silenzio della legge), in considerazione delle esigenze di certezza e celerità del procedimento di verifica dello stato passivo, con la conseguenza che la sua inosservanza produce, per espressa disposizione di legge, l'abbandono dell'opposizione. A tal fine, il termine predetto va computato con riferimento all'udienza fissata nel decreto del giudice delegato, e non anche a quella di rinvio di ufficio o di effettiva trattazione della causa (nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha ulteriormente precisato che, al fine "de quo", era del tutto irrilevante la circostanza che, nel periodo in cui si sarebbero dovute effettuare le notifiche del ricorso e del decreto e la costituzione in giudizio, fosse in corso un'astensione della classe forense).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)