Sez. 1, Sentenza n. 177 del 13/01/1988 (Rv. 456794 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - CREDITORI ESCLUSI O AMMESSI CON RISERVA - TERMINE PER LA COSTITUZIONE - NATURA - TERMINE PERENTORIO - COMPUTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - CREDITORI ESCLUSI O AMMESSI CON RISERVA - TERMINE PER LA COSTITUZIONE - NATURA - TERMINE PERENTORIO - COMPUTO.*
Il termine di cinque giorni prima dell'udienza, previsto dall'art. 98 legge fall. Entro il quale devono costituirsi i creditori esclusi o ammessi con riserva che abbiano proposto opposizione allo stato passivo fallimentare, deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in considerazione delle esigenze di certezza e celerità del procedimento di verifica dello stato passivo, producendo la sua inosservanza per espresso disposto di legge l'abbandono dell'opposizione. A tal fine detto termine deve essere computato con riferimento all'udienza fissata nel decreto del giudice delegato, non a quella di rinvio d'ufficio o di effettiva trattazione della causa. (V 5790/82, mass n 423538; (V 5187/77, mass n 388814; (V 1862/75, mass n 375531).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)