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Sez. L, Sentenza n. 12528 del 07/07/2004 (Rv. 574303 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE | Produzione in giudizio di fotocopie di documenti aziendali - Violazione dell'obbligo di fedeltà - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574303-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE

Non integra violazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 cod. civ., la produzione in giudizio di copie di atti ai quali il dipendente abbia avuto accesso, giacché tale produzione, avendo ad oggetto copie - e non originali -, da un lato, non costituisce sottrazione di documenti in senso proprio e, dall'altro, essendo finalizzata all'esercizio del diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ed esclusivamente a tale esercizio, con le modalità prescritte dal codice di rito, non comporta divulgazione del contenuto dei documenti ed assolve ad una esigenza prevalente su quella di riservatezza propria del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)