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Sez. 1, Sentenza n. 4846 del 01/03/2007 (Rv. 595709 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Valutazione dell'ammissibilità del ricorso - Preliminare alla dichiarazione di estinzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595709-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

La valutazione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è preliminare rispetto alla pronuncia sulla rinunzia al ricorso medesimo, sicché non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità quando ricorra una causa di inammissibilità (nella specie la SC ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento di rigetto della ricusazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)