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Sez. L, Ordinanza n. 21102 del 29/07/2024 (Rv. 672120-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Art. 24 l. n. 223 del 1991 - Esonero dall'applicazione delle disposizioni e procedure ivi previste - Licenziamento per fine lavoro nelle costruzioni edili - Esonero anche per l'ipotesi di esaurimento di singola fase lavorativa - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672120-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di licenziamento per fine lavoro nelle costruzioni edili, l'esclusione dell'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi, prevista dall'art. 24, comma 4, della l. n. 223 del 1991, opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente, purché tale fase sia conclusa tutta insieme, poiché se il suo esaurimento è invece graduale occorre comunque applicare le norme sul licenziamento collettivo, al fine di comparare tra loro i dipendenti con la stessa professionalità.

Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)