Sez. L, Sentenza n. 4349 del 04/03/2015 (Rv. 634312 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento per fine lavoro nelle costruzioni edili - Deroga alla procedura di licenziamento collettivo - Nozione - Esaurimento della fase di lavoro per cui è stata disposta l'assunzione - Rilevanza - Cessazione dell'attività di impresa o fine dell'opera - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
La "fine lavoro nelle costruzioni edili" che, a norma dell'art. 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, esclude l'applicabilità delle procedure per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, non consiste nella cessazione dell'attività dell'impresa o nel compimento dell'opera, ma nell'esaurimento della fase dei lavori per i quali i lavoratori erano stati assunti, si da determinare il venir meno dell'utilità del loro apporto all'attività dell'impresa edile.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)