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Sez. L, Sentenza n. 2782 del 06/02/2008 (Rv. 601592 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento per fine lavoro nelle costruzioni edili - Deroghe alle procedure per i licenziamenti collettivi - Art. 24 legge n. 223 del 1991 - Applicabilità - Esaurimento di una fase dei lavori - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601592-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

L'esclusione dell'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi, prevista dall'art. 24, comma quarto, della legge 23 luglio 1991 n. 223, fra l'altro, per la fine lavoro nelle costruzioni edili, motivata dall'impossibilità assoluta di un'ulteriore utilizzazione dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di recesso, opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente; non opera, invece, quando la fase lavorativa non sia ultimata, ma sia in corso di graduale esaurimento, atteso che in tal caso si rende necessaria una scelta fra lavoratori da licenziare e lavoratori da adibire all'ultimazione dei lavori, scelta che deve seguire le regole di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991. (Nel caso di specie la S. C., nel rigettare il ricorso del datore di lavoro avverso la decisione della corte d'appello, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, ha ritenuto che effettivamente non potesse dirsi esaurita alcuna fase dei lavori, posto che all'epoca dei licenziamenti era stato realizzato mediamente poco più del sessanta per cento delle strutture in cemento armato, mentre la forza lavoro era stata ridotta del quaranta per cento, il che evidenziava essere stata operata una scelta, fra i carpentieri addetti al cemento armato, ai fini del licenziamento di alcuni di essi).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)