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Sez. 1, Sentenza n. 12671 del 16/11/1999 (Rv. 531159 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Abrogazione della riserva di giurisdizione ecclesiastica - Concorso fra la giurisdizione italiana e quella ecclesiastica - Sentenza ecclesiastica di dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario - Domanda di delibazione nella vigenza dell'art. 3 cod.proc.civ. - Conseguente applicabilità dell'art. 796 e dell'art. 797 cod.proc.civ. - Pendenza avanti al giudice italiano di giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo della esistenza dei vizi posti a base della domanda avanti al giudice ecclesiastico - Identità dei giudizi ostativa alla delibazione - Relativo apprezzamento - Criteri.
Stato
decisa il 1999-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531159-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

A seguito dell'abrogazione della riserva di giurisdizione esclusiva ecclesiastica sulle controversie relative alla nullità del matrimonio concordatario, per effetto dell'Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, reso esecutivo in Italia con legge n. 121 del 1985, l'insorgenza del concorso fra la giurisdizione italiana e quella ecclesiastica e la conseguente applicazione, nella vigenza dell'art. 3 cod. proc. civ., delle norme dell'art. 797 n. 5 e n. 6 del cod. proc. civ., comporta che, nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità, l'identità o meno dell'oggetto di tale sentenza rispetto a quello del giudizio pendente avanti al giudice italiano e relativo all'accertamento negativo della esistenza degli stessi vizi, che erano stati dedotti a fondamento della domanda di nullità avanti al giudice ecclesiastico, deve essere accertata tenendo conto del criterio per cui l'identità di due giudizi va valutata identificando l'oggetto del giudicato nascente da ognuno ed accertando se il giudicato destinato a formarsi nell'uno sia idoneo ad esplicare efficacia preclusiva nell'altro, nonché previa approfondita indagine sul se l'accertamento della validità o invalidità di un matrimonio concordatario possa chiedersi al giudice italiano sulla base del diritto nazionale o solo sulla base del diritto canonico o sulla base di una disciplina risultante dagli elementi comuni all'ordinamento nazionale e a quello canonico, non essendovi comunque ragione per negare l'identità fra l'oggetto del giudizio di delibazione e quello pendente avanti al giudice italiano, ove l'accertamento a tale giudice richiesto sulla validità o invalidità del matrimonio sia basato sulla invocazione delle norme canoniche (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva apoditticamente escluso l'identità, senza considerare i suddetti criteri e, particolarmente, senza accertare quale fosse la disciplina sostanziale invocata avanti al giudice italiano).

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Cod. Proc. Civ. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)