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Sez. U, Sentenza n. 1824 del 13/02/1993 (Rv. 480893 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Concordatario - Nullità - In genere | Controversie relative - Riserva della giurisdizione ecclesiastica - Abrogazione - Conseguenze - Giurisdizione italiana e giurisdizione ecclesiastica - Carattere concorrente - Criterio della prevenzione - Operatività - Collegamento nel procedimento delibativo delle decisioni del tribunale ecclesiastico - Configurabilità - Carattere non più officioso di tale procedimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480893-01

Famiglia - Matrimonio - Concordatario - Nullità - In genere

L'Accordo di revisione del Concordato dell'11 febbraio 1929 con la Santa Sede, stipulato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, unitamente al Protocollo addizionale, pur confermando la giurisdizione ecclesiastica sulle controversie in materia di nullità del matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico, non ripropone la "riserva" di tale giurisdizione, prevista dall'art. 34 del Concordato, né recepisce il matrimonio religioso nella sua sacramentalità, e, comunque, non gli accorda dignità superiore rispetto a quello civile. Tale "riserva", pertanto, deve ritenersi abrogata, ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo medesimo, di modo che, per le cause inerenti alla nullità del matrimonio concordatario, sussistono tanto la giurisdizione italiana, quanto la giurisdizione ecclesiastica, le quali concorrono in base al criterio della prevenzione (con la conseguenziale affermazione della giurisdizione del giudice italiano ove risulti preventivamente adito), e poi trovano collegamento nel procedimento delibativo delle decisioni del tribunale ecclesiastico (procedimento non più officioso, e modellato, con alcune peculiarità, sulle regole di cui agli artt. 796 e segg. cod. proc. civ., a conferma del sopravvenuto diniego del carattere esclusivo della giurisdizione ecclesiastica).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 4, Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 13, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)