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Sez. 3, Sentenza n. 3247 del 10/10/1975 (Rv. 377365 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377365-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - IRRILEVANZA.*

Il divieto di pronunciare su domanda nuova in grado d'appello permane malgrado l'accettazione del contraddittorio, in quanto, a differenza di quel che avviene in primo grado, ove il divieto di mutare ed ampliare la domanda e posto in funzione dell'interesse della controparte, la norma che impedisce in appello alla parte di proporre (e al giudice di esaminare) la domanda nuova si ricollega alla struttura e alla funzione di tale processo, nel quale l'esigenza inderogabile di rispettare il principio del doppio grado si traduce in una preclusione all'Esercizio della giurisdizione. (V 709/73, mass n 362895).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)