Sez. 1, Sentenza n. 11661 del 10/01/2020 Cc. (dep. 08/04/2020) Rv. 278738 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Corte cost. n. 24 del 2019 - Provvedimenti definitivi anteriori di applicazione di misure di prevenzione personali fondate sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 - Mancanza di “idonea base legale” - Revocabilità - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
In tema di misure di prevenzione è "sostanzialmente illegittimo", e dunque suscettibile di revoca in sede di esecuzione, il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che sia privo di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito - delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso - necessario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, affinchè le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lettera b) dell'articolo 1 del detto decreto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 lett. B) CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Costituzione art. 13, Costituzione art. 117 CORTE COST., Prot. 4 Conv. Dir. Uomo art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)