Sez. 6, Sentenza n. 36582 del 28/10/2020 Cc. (dep. 18/12/2020) Rv. 280183 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca fondata sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011 – Difetto dei presupposti per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 – Rimedio esperibile – Incidente di esecuzione – Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è l'incidente di esecuzione nel caso in cui si faccia valere il difetto originario dei presupposti per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è utilizzabile lo strumento della revocazione, di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, che mira alla riapertura del procedimento di prevenzione, in quanto, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, si rende necessaria la mera presa d'atto dell'esistenza di accadimenti successivi al giudicato che ne travolgono la validità).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)