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Sez. 5, Sentenza n. 198 del 10/01/2004 (Rv. 569369 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Disciplina ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Portata applicativa - Versamenti in acconto - Eccedenza - Istanza di rimborso - Termine decadenziale - Applicabilità - Decorrenza.
Stato
decisa il 2004-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569369-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale, nel testo originario (applicabile "ratione temporis"), prevede il termine decadenziale di diciotto mesi per la presentazione della relativa istanza, ha portata generale in materia di rimborsi di "versamenti diretti" (mentre la disciplina di cui all'art. 37 del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973 riguarda il rimborso delle sole "ritenute dirette" operate dallo Stato e dagli enti pubblici soggetti alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato) ed è applicabile anche nell'ipotesi di eccedenza di versamenti in acconto, atteso che l'inesistenza dell'obbligo di versamento - richiesta, fra l'altro, dal citato art. 38 - può verificarsi sia nel caso in cui sin dall'origine non vi è tale obbligo (in tutto o in parte), sia in quello in cui (come nella fattispecie), pur sussistendo l'obbligo al momento del pagamento dell'acconto, risulti un'eccedenza al momento della determinazione del saldo. In questo caso, inoltre, poiché l'acconto d'imposta prescinde, all'atto del suo versamento, dall'obbligazione tributaria riguardante l'esercizio in corso, in quanto il versamento deve essere comunque effettuato anche se alla fine dell'esercizio non risultasse dovuta alcuna imposta, il termine decadenziale sopra indicato decorre non dalla data di versamento dell'acconto, ma unicamente dalla data del versamento - o nella quale si sarebbe dovuto procedere al versamento - del saldo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)