Sez. L, Sentenza n. 21702 del 14/08/2008 (Rv. 604954 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Ricorso per cassazione - Consumazione dell'impugnazione - Limiti - Riproposizione del ricorso prima che sia dichiarato inammissibile o improcedibile il precedente - Possibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE
L'art. 387 cod. proc. civ. preclude la riproposizione del ricorso per cassazione nel caso in cui il primo ricorso risulti affetto da vizi che ne comportino l'inammissibilità o l'improcedibiltà, e sempre che questa sia stata già dichiarata. Ne consegue che non si verifica consumazione dell'impugnazione qualora, dopo un primo ricorso depositato nel termine di legge, venga proposto un secondo ricorso prima che sia pronunciata l'improcedibilità del precedente e detta riproposizione sia avvenuta, ex art. 325 cod. proc. civ., nel rispetto del termini, breve e lungo, di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)