Sez. 1, Sentenza n. 17411 del 30/08/2004 (Rv. 576405 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Ricorso per cassazione non depositato nel termine - Riproposizione - Ammissibilità - Condizioni - Termini - Valida riproposizione - Conseguenze - Controricorso e ricorso incidentale - Termine per la notificazione - Decorrenza - Riferimento alla scadenza del termine stabilito per il deposito del primo ricorso - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE
In tema di giudizio di cassazione, non si verifica consumazione del diritto di impugnazione, ai sensi dell'art. 387 cod. proc. civ., qualora, dopo un primo ricorso non depositato nel termine di cui all'art. 369 del codice medesimo, venga proposto un secondo ricorso prima che sia stata pronunciata l'improcedibilità del precedente e detta riproposizione avvenga, ex art. 325, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del primo ricorso - equivalendo questa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante - e, ex art. 327, nel termine annuale dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Nel caso di tempestiva riproposizione, poi, il termine di venti giorni prescritto dagli artt. 370 e 371 per la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale deve ritenersi decorrente dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del primo ricorso e non del secondo, atteso il suddetto rilievo da attribuire alla data di notificazione di tale primo ricorso - non depositato - ai fini del computo del termine breve per la sua valida riproposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)